Ecco il Decreto Liquidità

Occorre ora rendere subito operative e snelle le procedure previste

Ieri notte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.
Di seguito le più importanti novità:
Sostegno alla liquidità
Vengono individuate 3 categorie di PMI:
– soggetti che richiedono fino a 25 mila euro, la garanzia prevista è del 100 %, senza la necessità di fare valutazione del merito del credito;
– soggetti che chiedono oltre 25 mila euro e fino a 800 mila euro la garanzia prevista è del 100 %, ma sarà necessario attendere la valutazione del merito del credito;
– soggetti che chiedono oltre 800 mila euro e fino a 5 milioni la garanzia prevista è del 90 %.
Queste misure straordinarie si applicheranno fino al 31 dicembre 2020.
Misure per garantire la continuità delle aziende
Nei riguardi delle imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:
– possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
– eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
– coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società,
Per quanto riguarda i fallimenti, sono state considerate le seguenti misure:
– sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
– sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori
– rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021;
Misure fiscali e contabili
In aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, il Decreto dispone:
– la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;
– la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
– la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
Tra le altre misure
– l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso;
– la proroga dal 31 marzo al 30 aprile della scadenza per l’invio della Certificazione Unica;
– viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

2020-05-08T10:52:41+00:00